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D.M. 18 marzo 1996: come si progetta la sicurezza di uno stadio
Studio GAU, architetti associati · Aggiornato al
In uno stadio la sicurezza si decide sui disegni, molto prima del fischio d’inizio. Il D.M. 18 marzo 1996 stabilisce come contare gli spettatori, come dividerli in settori, come separarli dal campo e come farli uscire. Le stesse regole valgono, con soglie diverse, per i palazzetti e le palestre con pubblico.
Quale testo vale oggi
Il decreto si intitola «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi». È stato modificato più volte: le integrazioni più ampie vengono dal D.M. 6 giugno 2005, l’ultima modifica dal D.M. 13 agosto 2024. Quest’ultimo ha aggiunto l’art. 23-bis, per cui i rinvii alle norme tecniche si intendono riferiti alla regola dell’arte vigente.
Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, prevede all’art. 8 un regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza. Il D.M. 13 agosto 2024 è stato adottato «nelle more» dei provvedimenti attuativi di quell’articolo. Il testo coordinato dei Vigili del Fuoco indica il D.M. 18 marzo 1996 come decreto vigente per gli impianti sportivi.
Fanno eccezione gli stadi individuati per il campionato europeo «UEFA Euro 2032». Per loro vale il D.M. 24 dicembre 2025, con norme tecniche proprie.
Quando si applica
Il decreto riguarda gli impianti dove si svolgono attività regolate dal CONI e dalle federazioni e che accolgono più di 100 spettatori. Vale per le nuove costruzioni e per gli impianti esistenti in cui si realizzano variazioni distributive o funzionali, esclusa la manutenzione ordinaria (art. 1).
Il progetto di rifunzionalizzazione dello Stadio delle Alpi, a cui lo studio ha lavorato, prevede uno stadio dentro quello esistente e ricade pienamente in questa definizione.
Fino a 100 spettatori, o senza pubblico, si applica il solo art. 20. Per le palestre in cui non si svolgono manifestazioni regolate dal CONI, un chiarimento dei Vigili del Fuoco indica il decreto come utile riferimento.
La procedura
Chi costruisce un impianto con più di 100 spettatori presenta al comune planimetria, piante, sezioni, relazione tecnica e parere del CONI sul progetto (art. 3). Il D.Lgs. 38/2021 affida oggi il parere di idoneità sportiva sui progetti alla Commissione unica presso il CONI (art. 9). Il parere presuppone il rispetto delle Norme CONI per l’impiantistica sportiva.
Il comune sottopone il progetto alla commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che ne verifica la conformità. Il decreto parla di Commissione provinciale, ma dopo il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, la commissione è comunale fino a 5.000 spettatori e provinciale oltre. Resta provinciale anche dove il comune non l’ha istituita (artt. 141-bis e 142 del regolamento del TULPS). A lavori finiti la stessa commissione esegue la visita di constatazione, e il suo verbale serve al sindaco per la licenza di agibilità.
In parallelo procede la pratica di prevenzione incendi. Gli impianti sportivi con più di 100 persone, o con più di 200 m² lordi al chiuso, sono l’attività n. 65 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151. Il progetto va sottoposto alla valutazione del Comando dei Vigili del Fuoco e, prima dell’esercizio, si presenta la SCIA antincendio.
Ogni dieci anni dal collaudo statico, o su richiesta della commissione, va consegnato a Prefettura e comune un certificato di idoneità statica firmato da un tecnico abilitato.
Contare gli spettatori
La capienza è la somma dei posti a sedere e dei posti in piedi (art. 6). I posti a sedere si contano come sedute singole, oppure dividendo per 0,48 m lo sviluppo lineare di gradoni e panche. Un gradone lungo 24 m vale quindi 24 / 0,48 = 50 posti.
I posti in piedi si contano in ragione di 35 persone ogni 10 m² della superficie a essi destinata. I percorsi di smistamento non entrano nel conto e restano liberi durante le manifestazioni.
Settori e area di servizio
Sopra i 10.000 spettatori all’aperto, o i 4.000 al chiuso, lo spazio per il pubblico si divide in settori (art. 7). Non sono tenuti a suddividerlo gli impianti all’aperto per gli sport segnati con l’asterisco nell’allegato. Ogni settore ospita al massimo 10.000 persone all’aperto e 4.000 al chiuso. Uno è dedicato agli ospiti, con ingressi, vie di uscita e parcheggi indipendenti.
Lo Stadio Euganeo a Padova, progettato dallo studio, ha una capienza di progetto di 48.000 spettatori. Un’indagine della F.I.G.C. e della Lega Calcio, citata nella scheda del progetto, lo ha valutato tra gli stadi più sicuri. Applicando oggi l’art. 7 a quella capienza servirebbero almeno cinque settori: 48.000 / 10.000 = 4,8, arrotondato all’intero superiore. Ciascuno avrebbe almeno due uscite e servizi propri.
Sopra i 2.000 spettatori serve anche un’area di servizio annessa: spazi scoperti, recintati e liberi da ostacoli, dimensionati per 2 persone al metro quadrato (art. 5). Per 10.000 spettatori sono almeno 5.000 m². La recinzione sta ad almeno 6,00 m dal perimetro dell’impianto, con varchi larghi quanto le uscite.
Separare il pubblico dal campo
Lo spazio per il pubblico è delimitato rispetto al campo. Nei campi di calcio la delimitazione segue la UNI 10121, oggi da leggere come regola dell’arte vigente (art. 23-bis). Ha almeno due varchi larghi 2,40 m per settore. In caso di necessità i loro serramenti possono essere aperti verso il campo, su disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza (art. 6).
Negli impianti oltre i 10.000 spettatori dove si gioca a calcio, l’art. 6-bis chiede di separare la zona spettatori dalla zona di attività con almeno una di tre soluzioni:
- un parapetto alto 1,10 m, in materiale incombustibile;
- un fossato profondo e largo almeno 2,50 m, protetto su entrambi i lati da parapetti di 1,10 m;
- un dislivello di 1 m tra pubblico e campo, con un parapetto di 1,10 m in sommità.
Almeno uno dei parapetti porta separatori che lasciano vedere il campo e possono salire fino a 2,20 m. L’elevazione è stabilita di volta in volta dal questore, sentito il Gruppo operativo sicurezza (art. 19-ter). Nella sezione della tribuna vanno quindi previste fin dall’inizio le guide per l’assetto più alto.
Secondo la circolare dei Vigili del Fuoco n. 31 MI.SA., gli artt. 6-bis, 8-bis e 19-ter valgono solo per questi stadi. Negli altri impianti resta la delimitazione dell’art. 6, conforme ai regolamenti del CONI e delle federazioni.
Fronte di una tribuna di stadio di calcio oltre i 10.000 spettatori, con separazione a dislivello: la soluzione c) dell’art. 6-bis. Sezione schematica, non in scala; tra i due passaggi le file sono ridotte per chiarezza.
- Gradone: pedata di almeno 0,60 m, pedata/alzata ≥ 1,2 (art. 9)
- Passaggio verso le uscite, almeno ogni 15 file, largo almeno 1,20 m (art. 9)
- Parapetto alto 1,10 m, in materiale incombustibile (art. 6-bis)
- Separatore che lascia vedere il campo, elevabile su guide fino a 2,20 m (art. 6-bis)
- Dislivello di 1 m tra il piano del pubblico e il campo (art. 6-bis)
- Spazio di attività sportiva
Gradinate e percorsi di smistamento
I gradoni per posti a sedere hanno una pedata di almeno 0,60 m e un rapporto fra pedata e alzata non inferiore a 1,2 (art. 9). Con la pedata minima, l’alzata arriva al massimo a 0,60 / 1,2 = 0,50 m.
I percorsi di smistamento sono larghi almeno 1,20 m e servono al massimo 20 posti per fila e per parte. Una fila servita da due scalette può quindi arrivare a 40 posti. Ogni 15 file serve un passaggio parallelo largo almeno 1,20 m, salvo che i percorsi di smistamento portino direttamente alle vie di uscita.
Le scalette di smistamento hanno un’alzata massima di 25 cm, una pedata minima di 23 cm e un rapporto pedata/alzata superiore a 1,2. I tre limiti valgono insieme: con una pedata di 23 cm l’alzata deve restare sotto 23 / 1,2 = 19,17 cm, cioè al massimo 19,1 cm.
Vie di uscita: il calcolo dei moduli
Il sistema di vie di uscita della zona spettatori è indipendente da quello della zona di attività e ha almeno due uscite (art. 8). Ogni uscita e ogni via d’uscita è larga almeno due moduli, cioè 1,20 m.
La larghezza complessiva dipende dalla capacità di deflusso: al massimo 250 persone per modulo da 0,60 m all’aperto, 50 al chiuso. In metri, 1,20 m ogni 500 persone all’aperto e ogni 100 al chiuso.
Due esempi. Un settore all’aperto da 10.000 spettatori richiede 10.000 / 250 = 40 moduli, cioè 24,00 m di uscite. Gradinate al chiuso da 300 posti, come quelle della palestra «G. Boni» a Mantova, richiedono 300 / 50 = 6 moduli, cioè 3,60 m, ripartiti su almeno due uscite da 1,20 m o più.
Le vie d’uscita mantengono la larghezza complessiva delle uscite; scale mobili e ascensori non entrano nel calcolo.
Negli impianti al chiuso, e negli ambienti interni di quelli all’aperto, il percorso di uscita non supera i 40 m. Può arrivare a 50 m con impianti di smaltimento dei fumi asserviti agli impianti di rivelazione degli incendi.
Dove ci sono posti per persone in sedia a ruote servono spazi calmi. Si raggiungono entro 40 m se si può scegliere fra due vie di esodo, altrimenti entro 30 m.
Varchi d’ingresso negli stadi di calcio
Negli stadi di calcio oltre i 10.000 spettatori l’art. 8-bis prevede un’area di massima sicurezza, che comprende l’impianto e l’area di servizio annessa.
Lungo la delimitazione dell’area di massima sicurezza serve almeno un varco ogni 750 spettatori. I varchi devono consentire di far entrare tutti, controlli compresi, nell’ora e mezza che precede l’inizio. Un settore da 10.000 posti richiede quindi almeno 14 varchi: 10.000 / 750 = 13,3, arrotondato per eccesso.
I varchi, separati dalle vie d’uscita, hanno preselettori di incanalamento e tornelli a tutta altezza.
| Spettatori | Che cosa cambia | Art. |
|---|---|---|
| fino a 100 | si applica solo l’art. 20 | 1, 20 |
| fino a 500 al chiuso, fino a 2.000 all’aperto | ammessi i posti in piedi | 6 |
| da 101 a 1.000 al chiuso | naspi DN 20 | 17 |
| da 500 a 2.000 | area esterna equivalente, se manca l’area di servizio annessa | 5 |
| oltre 2.000 | area di servizio annessa, 2 persone/m² | 5 |
| oltre 1.000 al chiuso, oltre 5.000 all’aperto | idranti DN 45; rivelazione automatica degli incendi (all’aperto solo negli ambienti interni) | 17 |
| oltre 4.000 al chiuso, oltre 10.000 all’aperto | settori, videosorveglianza, centro emergenze in compartimento proprio, idrante esterno DN 70 | 7, 17, 18, 19 |
| oltre 10.000 | un posto di pronto soccorso ogni 10.000 spettatori | 10 |
| oltre 10.000, partite di calcio | separazioni dell’art. 6-bis, area di massima sicurezza e varchi, Gruppo operativo sicurezza e relativo locale | 6-bis, 8-bis, 19-ter |
Servizi, soccorso e gestione
I servizi igienici per il pubblico stanno a non più di 50 m dalle uscite dello spazio per gli spettatori, con un dislivello massimo di 6 m (art. 10). Da 500 spettatori in su servono un WC e due orinatoi ogni 500 uomini e due WC ogni 500 donne. Il calcolo considera un uomo per ogni donna al chiuso e due uomini per ogni donna all’aperto. Sotto i 500 bastano un WC per gli uomini e uno per le donne ogni 250 spettatori.
Per 10.000 spettatori all’aperto il calcolo assume 6.667 uomini e 3.333 donne. Servono 14 WC e 28 orinatoi per gli uomini (6.667 / 500 = 13,3) e 14 WC per le donne (3.333 / 500 = 6,7, quindi 7 gruppi da 2).
Sopra i 10.000 spettatori serve un posto di pronto soccorso ogni 10.000, accessibile da ogni settore e servito dalla viabilità esterna (art. 10). Sotto questa soglia il posto resta obbligatorio, ma può avere anche altri usi compatibili.
Ogni impianto ha inoltre un luogo da cui coordinare le emergenze, facile da individuare e da raggiungere per i soccorsi (art. 4). Negli stadi di calcio oltre i 10.000 spettatori deve avere anche la vista sullo spazio del pubblico e sul campo. Sopra i 4.000 spettatori al chiuso e i 10.000 all’aperto, il centro di gestione delle emergenze è un compartimento antincendio con accesso diretto dall’esterno (art. 19). Negli stadi conviene collocarlo già nel progetto di fattibilità tecnico-economica, perché richiede insieme la vista sul campo e l’accesso diretto dall’esterno.
Domande frequenti
Il decreto vale anche per una palestra con poche decine di spettatori?
Dipende da che cosa vi si svolge. Se ospita attività regolate dal CONI e dalle federazioni, fino a 100 spettatori o senza pubblico, si applica il solo art. 20, che è vincolante. Servono almeno due uscite, una larga almeno 1,20 m e l’altra almeno 0,80 m, e vie di uscita interne non oltre 40 m (50 m con smaltimento dei fumi). L’art. 20 detta anche regole su materiali, impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, estintori e servizi igienici. Se non vi si svolgono attività regolate dal CONI, il decreto è solo un utile riferimento per il progetto antincendio (chiarimento dei Vigili del Fuoco prot. n. 13235).
Una ristrutturazione obbliga ad applicare il decreto?
Sì, se introduce variazioni distributive o funzionali; la manutenzione ordinaria è esclusa (art. 1). Se per situazioni particolari una prescrizione non si può rispettare, la Prefettura può concedere deroghe con misure alternative di pari sicurezza. Decide sentita la Commissione provinciale di vigilanza, integrata da un delegato tecnico del CONI. Gli artt. 4, 8, 9, 15, 16 e 17 riguardano la sicurezza antincendio: ubicazione, vie di uscita, distribuzione interna, materiali, depositi e impianti tecnici. Per questi la deroga segue la procedura della prevenzione incendi (art. 22).
Il decreto per Euro 2032 sostituisce il D.M. 18 marzo 1996?
No. Il D.M. 24 dicembre 2025 riguarda solo gli impianti individuati per il campionato europeo, secondo l’art. 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96. Per quegli stadi i rinvii al D.M. 18 marzo 1996 si intendono riferiti al nuovo decreto. Per tutti gli altri impianti resta il testo del 1996 con le sue modifiche.
Si possono prevedere posti in piedi in tribuna?
Sì, negli impianti al chiuso fino a 500 spettatori e in quelli all’aperto fino a 2.000 (art. 6). Oltre queste capienze sono ammessi solo negli impianti all’aperto per gli sport segnati con l’asterisco nell’allegato. Le aree in piedi sono delimitate da barriere frangifolla longitudinali e trasversali, con al massimo 500 spettatori ciascuna (art. 9). Le tribune provvisorie non possono averne.
Norme e fonti
- D.M. 18 marzo 1996, testo coordinato dei Vigili del Fuoco, con il D.M. 24 dicembre 2025.
- D.M. 6 giugno 2005, modifiche e integrazioni.
- Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, art. 8.
- Circolare n. 31 MI.SA. del 20 dicembre 2005, riportata nel testo coordinato dei Vigili del Fuoco: ambito delle modifiche del D.M. 6 giugno 2005.
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311: commissioni di vigilanza, artt. 141-bis e 142 del regolamento del TULPS.
- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, attività n. 65: prevenzione incendi.
- Norme CONI per l’impiantistica sportiva.